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STATUTO

ART. 1 – Denominazione, sede, durata, principi ispiratori

  1. L’Istituto di Studi sulla Paternità (in breve I.S.P.), Associazione di Promozione Sociale, ha sede in Roma, attualmente in Via Giovanni Ansaldo n. 9.
  2. La sede potrà essere trasferita in altro Comune a seguito di delibera di Assemblea straordinaria: se nell’ambito dello stesso Comune, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo ritenendosi non modificativa del testo statutario la variazione dell’indirizzo della sede entro il territorio dello stesso Comune.
  3. L’I.S.P. potrà istituire o chiudere sezioni distaccate – con competenza locale o regionale – in altre città d’Italia e/o all’estero, mediante delibera del Consiglio Direttivo.
  4. L’I.S.P. è disciplinato da questo Statuto e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.
  5. L’I.S.P. opera nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e trae ispirazione dalle convenzioni a tutela della persona, con particolare riguardo all’infanzia. L’I.S.P. garantisce al suo interno la apartiticità, la democraticità della struttura, il rispetto delle pari opportunità fra uomo e donna. La durata dell’I.S.P. è illimitata.

ART. 2 – Finalità, attività

  1. L’I.S.P. è una Associazione di Promozione Sociale senza scopo di lucro, che persegue finalità di carattere sociale, civile, culturale, di ricerca, a favore dei soci o di terzi.
  2. L’I.S.P. si prefigge di tutelare e valorizzare funzioni e ruoli paterni nella società, stimolando su questo tema una nuova sensibilità sociale. Esso, pertanto, promuove lo studio della paternità – anche nei suoi riferimenti alla maternità e alla famiglia – in tutti i suoi aspetti: psicologici, pedagogici, sociali, biologici, storici, giuridici etc. A tale scopo promuove e svolge ricerche; favorisce la pubblicazione di articoli, saggi, libri, tesi universitarie; organizza conferenze, dibattiti, seminari; stabilisce relazioni di studio e contatti operativi con enti, gruppi, associazioni in Italia e all’estero; svolge opera di raccolta e archiviazione dati e materiale inerenti gli scopi associativi; istituisce e gestisce una Biblioteca e una cineteca specializzate; pubblica un notiziario – in forma cartacea o telematica – dell’Istituto.
  3. L’I.S.P., inoltre, promuove e realizza progetti di solidarietà sociale, corsi di formazione a carattere psico-pedagogico, sociologico, giuridico, pediatrico, servizi di counseling e di consulenza ed ogni altra attività che risponda alle finalità associative dell’Istituto.
  4. L’attività associativa degli iscritti, anche di quanti rivestono una carica sociale, è svolta a titolo gratuito. E’ ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività associative, nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. In casi straordinari l’I.S.P. potrà avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
  5. L’I.S.P. si avvale di ogni lecito strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con università, enti locali, fondazioni, associazioni, istituti pubblici e privati anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.
  6. Per il raggiungimento degli scopi sociali, L’I.S.P. potrà svolgere qualsiasi attività economico-finanziaria, culturale o ricreativa. L’Istituto potrà inoltre esercitare attività marginali, iniziative promozionali, esclusivamente per autofinanziamento e senza fine di lucro.

Eventuali avanzi di gestione andranno reinvestiti ai sensi dell’art.13 di questo Statuto.

ART. 3 – Risorse economiche e patrimonio sociale

  1. Le risorse economiche necessarie per il conseguimento degli scopi associativi e per il funzionamento dell’Istituto sono costituite:
  2. a) dalle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo. Esse comprendono quota di iscrizione e quota annuale, che rimangono invariate sino a nuova delibera;
  3. b) da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
  4. c) da ogni altro contributo comprese donazioni e lasciti di beni (e delle relative rendite) o rimborsi, dovuti a convenzioni che soci, non soci, enti pubblici o privati, corrispondano per il raggiungimento dei fini associativi, nel rispetto delle norme inderogabili di legge;
  5. d) da contributi e finanziamenti da parte di enti pubblici e privati, locali, regionali, nazionali e internazionali, nonchè da istituzioni dell’Unione Europea;
  6. e) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e da proventi della cessione di beni o servizi convenzionati agli associati e a terzi;
  7. f) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale;
  8. Il patrimonio sociale, indivisibile, è costituito da:
  9. a) beni mobili e immobili;
  10. b) donazioni, lasciti e successioni.
  11. Anche nel corso della vita dell’I.S.P., i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e gli avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non saranno divisi tra gli associati neanche in modo indiretto durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano disposti per legge. Essi saranno pertanto portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dall’associazione.

ART. 4 – Associati (definiti anche Soci)

  1. Possono far parte dell’I.S.P. tutte le persone fisiche maggiori di età – nonchè le persone giuridiche, gli Enti morali, Enti locali ed altri soggetti o Istituzioni pubbliche o private, Fondazioni, che accettano questo Statuto e gli eventuali Regolamenti di attuazione ed intendono collaborare per il raggiungimento degli scopi sociali. Il Consiglio Direttivo valuterà l’ammissibilità della domanda di iscrizione in base ai principi ispiratori e alle finalità proprie dell’Istituto. L’eventuale rifiuto sarà motivato: in ogni caso, con esclusione di discriminazioni di qualsiasi natura.

I soci dovranno fornire le proprie complete generalità nella domanda di ammissione: tutti i loro dati personali saranno soggetti a riservatezza – ai sensi della Legge 675/1997 – ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso del socio espresso nella stessa domanda di ammissione.

  1. Gli associati possono essere:
  2. a) ordinari. Sono soci ordinari – oltre ai suindicati Enti che aderiscono tramite il loro legale rappresentante – le persone fisiche che aderiscono all’Istituto, e che prestano un’attività prevalentemente gratuita e volontaria, secondo quanto stabilito all’art. 2, punto 4, del presente Statuto: tutti dopo aver versato una specifica quota stabilita dal Consiglio Direttivo. Il pagamento della quota annuale dà diritto alla qualifica di associato e consente di partecipare alle attività associative per l’anno corrente. Il pagamento si intende per l’anno solare in corso;
  3. b) Benemeriti. Sono soci benemeriti i soci che ricevono – e accettano – tale qualifica dal Consiglio Direttivo in quanto ritenuti dal Consiglio Direttivo particolarmente benemeriti dell’I.S.P. per l’opera svolta a favore dell’Istituto.
  4. c) Onorari. Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche e gli enti che ricevono – e accettano – tale qualifica dal Consiglio Direttivo in considerazione del loro prestigio e della rilevante attività svolta nei campi di pertinenza dell’I.S.P.

I soci benemeriti e quelli onorari sono esonerati dal pagamento delle quote sociali: entrambe le categorie hanno diritto di intervento in ogni Assemblea per trasmettere le loro esperienze e fornire loro valutazioni: il diritto di voto in Assemblea spetta ai Soci Benemeriti: non spetta ai Soci Onorari.

I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle medesime disposizioni sono emanate dagli organi dell’Istituto.

  1. La qualità di socio si perde per:
  2. a) decesso;
  3. b) mancato pagamento della quota sociale. La decadenza avviene, su decisione del Consiglio Direttivo, trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota associativa annuale;
  4. c) dimissioni. Ogni socio può recedere dall’Istituto in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Tale recesso avrà decorrenza immediata;
  5. d) espulsione. Il Consiglio Direttivo delibera l’espulsione, previa contestazione degli addebiti, qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo. Il socio oggetto del provvedimento può chiedere che sia posto all’ordine del giorno della successiva Assemblea l’esame dei motivi che hanno determinato l’esclusione, al fine di contestare gli addebiti. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea (che deve avvenire nel termine di tre mesi dalla delibera di espulsione) il socio colpito dal provvedimento si intende sospeso. Successivamente all’Assemblea, che esprimerà un parere non vincolante, il Consiglio Direttivo, entro 10 giorni comunica al socio, mediante lettera raccomandata o posta elettronica, la revoca o la conferma del provvedimento di espulsione.
  6. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all’I.S.P. non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Istituto stesso. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

In nessun caso eventuali proventi potranno essere divisi tra gli associati, neppure in forme indirette.

ART. 5 – Organi dell’associazione

  1. Gli organi dell’I.S.P. sono:
  2. a) il Consiglio Direttivo;
  3. b) l’Assemblea dei soci
  4. c) il Presidente;
  5. d) il Vice Presidente;
  6. e) il Comitato Scientifico, ove nominato dal Consiglio Direttivo.
  7. Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono essere eletti. Tutte le cariche elettive sono gratuite. E’ ammesso solo il rimborso delle spese documentate.

ART. 6 – Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri.
  2. L’Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall’Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio Direttivo compete inoltre assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione ordinaria e straordinaria, assicurare l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituto, assumere eventuale personale dipendente, predisporre il bilancio dell’istituto sottoponendolo poi all’approvazione dell’Assemblea, stabilire l’entità delle quote sociali.
  3. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi, delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici, proporre singoli soci per lo svolgimento di particolari compiti e mansioni.
  4. Il Consiglio Direttivo nomina fra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere. Decide inoltre sulla nomina eventuale di un Presidente Onorario.
  5. Il Consiglio Direttivo predispone e propone all’Assemblea eventuali modifiche dello Statuto.
  6. E’ facoltà del Consiglio Direttivo elaborare uno o più Regolamenti che, conformandosi alle norme di questo Statuto, regolino aspetti pratici e particolari dell’Istituto, quale l’istituzione di sezioni distaccate. Il Regolamento dovrà essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei soci, e, se approvato, emanato dal Presidente.
  7. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli indicandoli fra i soci primi non eletti nell’ultima

assemblea che ha nominato il Consiglio direttivo ovvero in mancanza di questi coopterà altri soci in sostituzione dei consiglieri mancanti. In ogni caso i nuovi consiglieri decadono assieme a quelli che sono in carica allo scadere naturale del mandato di questi. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni, intendendosi decaduto l’intero Consiglio Direttivo.

  1. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l’anno, su invito del Presidente, e ogniqualvolta ve ne sia necessità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno cinque giorni prima. Solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle 24 ore precedenti. La convocazione dovrà avvenire per iscritto, anche utilizzando mezzi informatici, quali fax, posta elettronica, sms. L’avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti all’ordine del giorno.
  2. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell’I.S.P.: in caso di sua assenza o impedimento, dal VicePresidente, ovvero in caso di sua indisponibilità, dal Consigliere più anziano per appartenenza all’Istituto.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

  1. Le funzioni di segretario della riunione sono svolte dal Segretario dell’I.S.P., o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione. Delle deliberazioni sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 7 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.

ART. 8 – Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vicepresidente, provvede alla tenuta e all’aggiornamento dei libri sociali, provvede alla redazione ed alla conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, firma i medesimi verbali assieme al Presidente, conserva l’archivio sociale. Al Segretario spetta inoltre, in accordo con il Presidente, garantire la corretta gestione della sede dell’I.S.P. Quest’ultimo compito può essere delegato ad un socio, secondo quanto previsto all’art. 6, punto 3, di questo Statuto.

ART. 9 – Tesoriere

Il Tesoriere provvede agli incassi e ai versamenti, tiene in regola i registri amministrativi, compila i bilanci da sottoporre all’Assemblea ordinaria dei soci, provvede al tesseramento dei soci e al rinnovo dell’iscrizione, opera a firma disgiunta sui conti correnti intestati all’Istituto, aperti su iniziativa del Presidente. E’ responsabile di tutti gli atti economici compiuti dall’Istituto e, congiuntamente al Presidente, li sottoscrive.

ART. 10 – Assemblea dei soci

  1. L’assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.
  2. All’assemblea ordinaria partecipano con diritto di voto i soci ordinari, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e quelli benemeriti: senza diritto di voto – sicchè non concorrono nei conteggi dei quorum – ma con diritto di intervento, per offrire le loro esperienze e conoscenze, i soci onorari.
  3. L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci – di persona o per delega – ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, di persona o per delega.
  4. L’assemblea ordinaria si svolge almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, ovvero ogni volta che ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati. L’assemblea può essere convocata ogniqualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità.
  5. L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’Istituto o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Segretario dell’Assemblea è il Segretario dell’Istituto (o, in sua assenza, un socio nominato fra i presenti al quale viene affidata la redazione del verbale).
  6. Ogni assemblea viene convocata, di regola presso la sede sociale ma anche altrove, mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci almeno dieci giorni prima, anche utilizzando mezzi informatici, quali fax, posta elettronica, sms. Annuncio della convocazione di assemblea viene anche pubblicato sul sito Web dell’I.S.P. con lo stesso anticipo. La convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché gli argomenti all’ordine del giorno.
  7. L’assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti dei soci intervenuti (di persona o per delega) aventi diritto di voto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, con delega scritta comunicabile anche mediante posta elettronica o fax. Ogni socio può presentare un massimo di tre deleghe. Il Presidente accerta la regolarità delle deleghe e la titolarità del diritto di voto.

  1. Delle riunioni dell’assemblea è redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea e trascritto su libro, conservato nella sede dell’Associazione,

e vidimato nell’interesse dell’Istituto, per ricavarne estratti notarili per i terzi.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di averne copia.

  1. L’assemblea ordinaria:
  2. a) stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo ed elegge i membri dello stesso Consiglio;
  3. b) approva l’ammontare della quota associativa di iscrizione e di rinnovo e, per quest’ultima, il termine entro cui effettuare il versamento;
  4. c) discute e approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
  5. d) approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell’Istituto predisposti dal Consiglio Direttivo;
  6. e) discute e approva eventuali regolamenti attuativi che disciplinino l’attività dell’Istituto.
  7. L’assemblea straordinaria quando sono all’ordine del giorno modifiche dello Statuto è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, in prima convocazione, (di persona o per delega) e qualunque sia il numero degli intervenuti, in seconda convocazione, (di persona o per delega). E’ regolarmente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei soci – sia in prima convocazione che in seconda, (di persona o per delega) – qualora sia in discussione lo scioglimento dell’associazione di promozione sociale I.S.P. e la devoluzione del patrimonio (art. 14).

L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti (di persona o per delega) aventi diritto di voto.

ART. 11 – Presidente

  1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
  2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Istituto nei confronti dei terzi e in giudizio. Egli convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell’assemblea dei soci.
  3. Il Presidente assume nell’interesse dell’I.S.P. tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi di urgenza ed è tenuto a riferirne allo stesso in occasione della prima riunione utile, per ottenerne la ratifica.
  4. Il Presidente ha i poteri della gestione ordinaria dell’Istituto assieme al Consiglio Direttivo; potranno essergli delegati eventuali poteri di straordinaria gestione che il Consiglio Direttivo ritenga di delegargli. In particolare, compete al Presidente:
  5. a) redigere e illustrare la relazione consuntiva annuale sull’attività dell’Istituto;
  6. b) redigere e illustrare le linee generali preventive dell’attività dell’Istituto per l’anno successivo, nonché quelle a medio e lungo termine;
  7. c) vigilare sulle strutture e sui servizi dell’Istituto;
  8. d) determinare i criteri organizzativi che garantiscono efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l’I.S.P. e per i suoi associati;
  9. e) emanare eventuali regolamenti interni per gli organi e le strutture dell’Istituto, a seguito della loro approvazione da parte dell’assemblea ordinaria dei soci;
  10. f) individuare, istituire e presiedere comitati operativi, tecnici e scientifici, determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi e gli eventuali compensi.
  11. Per i casi di assenza, indisponibilità o qualsiasi altro impedimento del Presidente, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente, ovvero in caso di sua indisponibilità dal consigliere più anziano per appartenenza all’Associazione.

ART. 12 – Comitato Scientifico

Il Comitato scientifico è l’organo consultivo dell’I.S.P. per lo svolgimento delle sue finalità istituzionali e lo studio di particolari problemi di interesse dello stesso Istituto. Il Consiglio Direttivo delibera sulla sua istituzione, sul numero dei componenti, sulle modalità e sui tempi del suo funzionamento. I componenti del Comitato Scientifico sono scelti fra esperti delle discipline che attengono agli interessi dell’Istituto e tra personalità di particolare prestigio.

ART. 13 – Esercizio sociale

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell’esercizio verrà redatto il bilancio, che dovrà essere presentato all’Assemblea, per l’approvazione, entro tre mesi.

L’eventuale avanzo di gestione andrà reinvestito nelle attività istituzionali dell’Associazione previste dallo Statuto.

ART. 14 – Scioglimento

  1. Lo scioglimento dell’Istituto è deliberato dall’Assemblea straordinaria, secondo le modalità indicate dall’art. 10 di questo Statuto.
  2. L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.
  3. In caso di scioglimento dell’Istituto, il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto a fini di utilità sociale, preferibilmente attinenti le finalità statutarie dell’I.S.P., salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

ART. 15 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto in questo Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni e in particolare le disposizioni della Legge n.383/2000 “disciplina della associazioni di promozione sociale”.

F.to Maurizio Quilici

Francesco Scaldaferri Notaio

Stampa dello Statuto

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