Ha suscitato comprensibile interesse la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia (n. 312/2017) con la quale è stata annullata la bocciatura di un alunno di seconda media poiché il padre separato di questi non era stato informato dell’andamento scolastico del figlio. L’uomo aveva presentato un ricorso al Tribunale amministrativo, chiedendo l’annullamento degli atti relativi alla bocciatura poiché nessuno lo aveva informato del rendimento solastico negativo del figlio, e questo sebbene la scuola – come risultava dalla documentazione – fosse perfettamente al corrente della difficile situazione nella quale si trovava il ragazzo a causa della separazione fra i genitori, particolarmente conflittuale. Non lo aveva informato la madre e, soprattutto, non lo aveva informato la scuola, che aveva mantenuto una relazione solo con la donna e a lei solo aveva segnalato la situazione preoccupante del figlio, pur sapendo che il giudice aveva disposto per il ragazzo l’affidamento condiviso.
Il TAR gli ha dato ragione e ha annullato il provvedimento di bocciatura, ritenendo che la scuola avesse chiaramente violato le disposizioni contenute nella circolare ministeriale prot. n. 5336/2015 che, a tutela della bigenitorialità, impone agli istituti scolastici di inviare informazioni e segnalazioni ad entrambi i genitori dell’allievo in caso di separazione fra i coniugi (un aspetto discriminativo, quella della informazione scolastica nei confronti dei genitori separati, che da anni suscitava le proteste dei padri).
Secondo quanto sostenuto dal genitore – e condiviso dai giudici – se il padre fosse stato informato tempestivamente dello scarso rendimento del figlio, avrebbe potuto adottare provvedimenti e probabilmente migliorare il rendimento del ragazzo. Ipotesi, questa, resa plausibile sia dalla riconosciuta capacità di recupero dell’alunno, sia dall’esito molto positivo dell’anno scolastico precedente, durante il quale la sua attività scolastica era stata seguita da vicino dal padre.
La sentenza ribadisce giustamente una circolare importante, sottolinea l’importanza – in concreto, non solo in teoria – della bigenitorialità, ristabilisce un’equità e un equilibrio fra i diritti dei genitori separati, spesso squilibrati in un senso o nell’altro; dunque non può che essere apprezzata.
La titolare dell’Ufficio scolastico del Friuli Venezia Giulia, Alida Misso, ha commentato laconicamente che “le sentenze non si commentano, si applicano”; ed ha aggiunto che “effettivamente esiste una precisa disposizione che tutela la bi-genitorialità e che riguarda specificatamente i genitori separati che, secondo i giudici, non sarebbe stata applicata correttamente”.
Dal canto suo, la ministra dell’Istruzione, Valeria Fedeli, ha osservato: “Dobbiamo fare in modo che la scuola possa funzionare in autonomia e in qualità”, senza che “ci siano situazioni nelle quali l’esercizio di responsabilità dei presidi, dei documenti e dei genitori venga bloccato attraverso, diciamo, percorsi precedenti. (…) Ci sono sentenze figlie anche di leggi – purtroppo succede – scritte in modo non troppo chiaro”.
Rimane qualche perplessità – probabilmente dovuta a nostra ignoranza della materia scolastica – sul fatto che sia possibile annullare una bocciatura, certamente motivata sul piano dei risultati oggettivi (aggravati da reiterate assenze) sulla base di una presunzione ex ante. Ed anche: ma durante l’anno scolastico, il padre non poteva attivarsi per conoscere l’andamento scolastico del figlio? Chiedere di parlare con i professori? Oppure lo ha fatto e gli sono state negate le informazioni? Le notizie di stampa (e la sentenza) non chiariscono.