ART. 1 – Denominazione, sede, durata, principi ispiratori
ART. 2 – Finalità, attività
Eventuali avanzi di gestione andranno reinvestiti ai sensi dell’art.13 di questo Statuto.
ART. 3 – Risorse economiche e patrimonio sociale
ART. 4 – Associati (definiti anche Soci)
I soci dovranno fornire le proprie complete generalità nella domanda di ammissione: tutti i loro dati personali saranno soggetti a riservatezza – ai sensi della Legge 675/1997 – ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso del socio espresso nella stessa domanda di ammissione.
I soci benemeriti e quelli onorari sono esonerati dal pagamento delle quote sociali: entrambe le categorie hanno diritto di intervento in ogni Assemblea per trasmettere le loro esperienze e fornire loro valutazioni: il diritto di voto in Assemblea spetta ai Soci Benemeriti: non spetta ai Soci Onorari.
I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell’ambito delle medesime disposizioni sono emanate dagli organi dell’Istituto.
In nessun caso eventuali proventi potranno essere divisi tra gli associati, neppure in forme indirette.
ART. 5 – Organi dell’associazione
ART. 6 – Consiglio Direttivo
assemblea che ha nominato il Consiglio direttivo ovvero in mancanza di questi coopterà altri soci in sostituzione dei consiglieri mancanti. In ogni caso i nuovi consiglieri decadono assieme a quelli che sono in carica allo scadere naturale del mandato di questi. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’Assemblea per nuove elezioni, intendendosi decaduto l’intero Consiglio Direttivo.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
ART. 7 – Vicepresidente
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di sua assenza o impedimento.
ART. 8 – Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente e il Vicepresidente, provvede alla tenuta e all’aggiornamento dei libri sociali, provvede alla redazione ed alla conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e delle Assemblee, firma i medesimi verbali assieme al Presidente, conserva l’archivio sociale. Al Segretario spetta inoltre, in accordo con il Presidente, garantire la corretta gestione della sede dell’I.S.P. Quest’ultimo compito può essere delegato ad un socio, secondo quanto previsto all’art. 6, punto 3, di questo Statuto.
ART. 9 – Tesoriere
Il Tesoriere provvede agli incassi e ai versamenti, tiene in regola i registri amministrativi, compila i bilanci da sottoporre all’Assemblea ordinaria dei soci, provvede al tesseramento dei soci e al rinnovo dell’iscrizione, opera a firma disgiunta sui conti correnti intestati all’Istituto, aperti su iniziativa del Presidente. E’ responsabile di tutti gli atti economici compiuti dall’Istituto e, congiuntamente al Presidente, li sottoscrive.
ART. 10 – Assemblea dei soci
I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, con delega scritta comunicabile anche mediante posta elettronica o fax. Ogni socio può presentare un massimo di tre deleghe. Il Presidente accerta la regolarità delle deleghe e la titolarità del diritto di voto.
e vidimato nell’interesse dell’Istituto, per ricavarne estratti notarili per i terzi.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di averne copia.
L’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti (di persona o per delega) aventi diritto di voto.
ART. 11 – Presidente
ART. 12 – Comitato Scientifico
Il Comitato scientifico è l’organo consultivo dell’I.S.P. per lo svolgimento delle sue finalità istituzionali e lo studio di particolari problemi di interesse dello stesso Istituto. Il Consiglio Direttivo delibera sulla sua istituzione, sul numero dei componenti, sulle modalità e sui tempi del suo funzionamento. I componenti del Comitato Scientifico sono scelti fra esperti delle discipline che attengono agli interessi dell’Istituto e tra personalità di particolare prestigio.
ART. 13 – Esercizio sociale
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Con la chiusura dell’esercizio verrà redatto il bilancio, che dovrà essere presentato all’Assemblea, per l’approvazione, entro tre mesi.
L’eventuale avanzo di gestione andrà reinvestito nelle attività istituzionali dell’Associazione previste dallo Statuto.
ART. 14 – Scioglimento
ART. 15 – Norma di rinvio
Per tutto quanto non previsto in questo Statuto valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni e in particolare le disposizioni della Legge n.383/2000 “disciplina della associazioni di promozione sociale”.
F.to Maurizio Quilici
Francesco Scaldaferri Notaio
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