STATUTO
Art. 1 Costituzione
L’associazione adotta la qualifica e l’acronimo APS nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
Art. 2 Sede
Art. 3 Durata
L’Associazione ha durata illimitata.
Art. 4 Oggetto e finalità
L’Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura ed elettività delle cariche sociali.
L’Associazione, in particolare, persegue tali attività di interesse generale mediante:
Art. 5 Associati
All’Associazione possono aderire tutte le persone che condividano in modo espresso gli scopi di cui all’articolo precedente e che intendano partecipare alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore; in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.
Il Consiglio Direttivo e il Presidente deliberano sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.
La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.
Art. 6 Diritti e doveri degli associati
Art. 7 Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde per:
Art. 8 Organi dell’Associazione
Gli organi dell’Associazione sono:
2 Tutte le cariche associative sono elettive e hanno durata triennale.
Art. 9 Composizione e attribuzioni dell’Assemblea degli Associati
L’Assemblea è il massimo organo deliberante dell’Associazione
L’Assemblea ha inoltre il compito di:
Art. 10 Convocazione dell’Assemblea degli Associati
L’avviso deve contenere il giorno, il luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco delle materie da trattare.
Art. 11 Validità dell’Assemblea
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua mancanza l’Assemblea è presieduta dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio presidente.
Art. 12 Nomina e composizione del Consiglio Direttivo
Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto l’associato o gli associati che nell’ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all’atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l’assemblea per nuove elezioni.
Art. 13 Convocazione e validità del Consiglio Direttivo
Art. 14 Attribuzioni del Consiglio Direttivo
Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell’Associazione.
Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 15 Il Presidente
Per le operazioni bancarie e finanziarie il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro componente il Consiglio.
Art. 16 Il Segretario ed il Tesoriere
Art. 17 Organo di Controllo
Il componente dell’Organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all’Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Art. 18 Comitato scientifico
Il Comitato scientifico è l’organo consultivo dell’I.S.P. per lo svolgimento delle sue finalità istituzionali e lo studio di particolari problemi di interesse dello stesso Istituto. Il Consiglio Direttivo delibera sulla sua istituzione, sul numero dei componenti, sulle modalità e sui tempi del suo funzionamento. I componenti del Comitato Scientifico sono scelti fra esperti delle discipline che attengono agli interessi dell’Istituto e tra personalità di particolare prestigio.
Art. 19 Libri sociali
L’Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo, i seguenti libri:
Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Art. 20 Risorse economiche
Art. 21 Esercizio finanziario
Art. 22 Trasformazione, fusione, scissione, scioglimento o estinzione
Art. 23 Disposizioni generali
Per quanto non previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile con le norme del Codice Civile.