Giro di vite per quei coniugi separati (nella grande maggioranza dei casi i padri) tenuti al pagamento di un assegno di mantenimento nei confronti della moglie o dei figli. Il 6 aprile scorso è entrato in vigore l’art. 570-bis del Codice Penale che, abrogando due norme in materia –, e l’art. 3 della legge 54/2006 – stabilisce la reclusione sino ad un anno e la multa da 103 a 1.032 euro per il coniuge che “si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli”.
Si tratta di una sanzione che può essere definita “severa”, ma è la stessa che era prevista dall’art. 570 c.p. (“Violazione degli obblighi di assistenza familiare”). Perché questa novità? Scopo del legislatore, a quanto pare, la necessità di uniformare la disciplina sulla materia, eliminando due norme che rinviavano entrambe – una direttamente l’altra indirettamente – allo stesso articolo del codice penale: l’art. 12-sexies della legge n. 898 del 1970 (legge sul divorzio), per il quale “al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione dell’assegno (…) si applicano le pene previste dall’art. 570 del codice penale”, e l’art. 3 della legge 54/2006 (legge sull’affido condiviso), il quale stabiliva che “in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applica l’articolo 12-sexies della legge 1 dicembre 1970, n. 898”.
Tuttavia, gli esperti hanno fatto notare che non si tratta solo di un riordino della materia, ma che vi sono “elementi di grande rilievo che, probabilmente, superano anche gli intenti del legislatore”. Inoltre, “per come è formulata, la norma comporta innanzitutto la rilevanza penale dell’omesso versamento dell’assegno di separazione mentre, con riguardo ai figli maggiorenni, la pena può scattare solo se i genitori sono divorziati ma, inspiegabilmente, non se sono separati o non sono mai stati sposati”. (Valeria Zeppilli, www.studiocataldi.it). Il legislatore ha inteso ampliare le tutele (s’intende, per il coniuge ritenuto più debole) introducendo una fattispecie di reato che riguarda in modo specifico il mancato pagamento di qualsiasi tipo di assegno in caso di separazione o scioglimento del matrimonio. L’art. 570 si riferiva esclusivamente al genitore che faceva mancare i “mezzi di sussistenza” a certe categorie fra le quali spiccavano “i discendenti di età minore” e “il coniuge il quale non sia legalmente separato per sua colpa”.
Sempre gli esperti, fanno notare che “se, da un lato, la legge è stata precisa nel delineare una situazione di tutela nei confronti delle famiglie fondate sul matrimonio; altrettanta precisione è completamente assente nei confronti delle unioni civili per le coppie omosessuali e per ciò che concerne le spese straordinarie” (Francesca Micolucci, www.studiocataldi.it).
Sorvoliamo su altri vuoti e incongruenze messe in luce da più di un legale e ci limitiamo a citare due frasi delle avvocatesse appena citate, rispettivamente l’avv. Zeppilli e l’avv. Micolucci: “Per molti padri rappresenta verosimilmente l’ennesimo problema qualora non dovessero pagare l’assegno alla ex moglie o ai figli” e “Si tratta, per molti aspetti, di conseguenze paradossali che potrebbero creare ancora più confusione di quella che regnava sino ad oggi e rispetto alle quali, ancora una volta, la giurisprudenza è chiamata ad assumere un ruolo fondamentale per fare chiarezza”. Possibile che ci si trovi nuovamente esposti ad una norma che pecca di chiarezza e richiede, more solito, l’aiuto della interpretazione giurisprudenziale?
In attesa di tale interpretazione, è legittimo il timore che si tratti non tanto di una norma meritatamente diretta a sanzionare quei padri “distratti” che ignorano i loro sacrosanti doveri di genitore (e in qualche caso di ex marito) ma di un articolo di legge destinato a peggiorare le già gravi condizioni di molti uomini che dopo la separazione non riescono più a mantenere nemmeno se stessi.