La Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia costituisce una delle più importanti fonti di riferimento in materia di tutela dei diritti dei bambini, o meglio dei minori, visto che nella stessa Convenzione si stabilisce di chiamare “bambini” gli individui di età inferiore ai 18 anni (in realtà il termine inglese children andrebbe tradotto, in questo contesto, come “bambini e adolescenti”, o più brevemente, come minori. Child, infatti, nella accezione legale del termine, indica il minore degli anni 18 (c. abandonment: abbandono di minore, c. abuse: maltrattamento, o abuso, di minore…ecc.). La Convenzione costituisce uno strumento giuridico vincolante per gli Stati che l’hanno ratificata, nel senso che questi sono obbligati a uniformare agli articoli della Convenzione le norme di diritto interno eventualmente discordanti.
E’ previsto un meccanismo di monitoraggio (art. 44) che consiste essenzialmente nell’obbligo per ogni Stato aderente di inviare al Comitato dei Diritti dell’Infanzia un rapporto periodico (il primo dopo due anni dalla ratifica, poi ogni cinque anni).
La Convenzione è accompagnata da due “Protocolli opzionali” che sono stati ratificati dall’Italia il 9 maggio 2002 con legge n. 46.
Fino ad oggi hanno aderito alla Convenzione 193 Stati (l’Italia ha ratificato la Convenzione il 27 maggio 1991, con la legge n. 176).
Infine, merita rilevare che nell’art. 9 della Convenzione si trova espresso chiaramente il concetto di bigenitorialità, che ha ispirato la Legge 54/2006 sull’affido condiviso e che negli ultimi anni è entrato nella coscienza comune come esigenza primaria e diritto inalienabile del bambino.