di Giuliano Gramegna *
Il Tribunale di Genova ha recentemente rigettato la richiesta di una madre che, in un procedimento di separazione coniugale, chiedeva fosse ascoltata la figlia minore circa il suo affidamento con la seguente motivazione: La necessità dell’ascolto del minore, che costituisce un suo diritto (art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell’U.E), è comunque subordinata alla salvaguardia dei suoi superiori interessi che devono essere apprezzati con riguardo all’oggetto della controversia e della decisione; nel caso di specie l’ascolto appare inutilmente gravoso per la minore, anche qualora venisse effettuato tramite ausiliario; l’ascolto, non può ridursi alla mera ricezione delle richieste del minore (conformi a quelle della madre, secondo quanto riferito dal difensore della sig.ra A.), ma comporta la necessità di un’indagine sulla crisi coniugale e la sua ripercussione sulla relazione dei genitori con la minore; così si sottoporrebbe la minore ad inutile stress, non giustificato dall’oggetto della decisione; infatti sulle scelte determinanti relative all’affidamento, e per essa non è necessario né opportuno sentire la minore; essa diverrebbe impropriamente arbitro di una scelta che attiene all’esercizio della potestà genitoriale, così assumendo di fatto un ruolo contrastante con il suo interesse educativo in relazione all’età, che è quello di essere guidata dalle scelte che per essa fanno i genitori e non di determinarle direttamente; nel merito, la richiesta di permanenza infrasettimanale della minore con il padre, nelle settimane la cui fine sarà trascorsa con la madre appare pienamente giustificata dalla necessità di non frapporre periodi troppo lunghi tra l’uno e l’altro momento di incontro; la considerazione, svolta dalla ricorrente, per la quale – durante la crisi coniugale, nel periodo successivo alla separazione di fatto, nel quale la figlia stava a giorni alterni con l’uno o l’altro genitore, e nel regime in atto, che prevede un solo pernottamento di fine settimana e uno infrasettimanale a settimane alterne – B. ha manifestato disagio nella frequentazione del papà, che pure desidera, non è ostativa a una maggiore loro frequentazione, perché quel disagio non può non essere contestualizzato rispetto al particolare momento della vicenda familiare segnato dalla crisi coniugale; comunque, l’interesse della figlia deve essere il parametro al quale improntare l’attuazione effettiva delle regole di frequentazione con i genitori, ciò impone la collaborazione tra loro che, a tale fine potranno modificare le prescrizioni accordandosi opportunamente.”.
Le considerazioni del tribunale appaiono tutte ragionevoli e dettate dalla necessità della massima tutela dei minori. Resta però da vedere in cosa consista il diritto dei minori ad essere ascoltati nei procedimenti familiari, se va esclusa ogni indagine sull’affidamento, che pure costituisce un fatto rilevantissimo destinato a incidere profondamente sulla loro vita e sul loro futuro.
Infatti la norma europea, recepita nel nostro ordinamento, non impone al giudice di seguire i desideri del minore – che certo inopportunamente lo renderebbe arbitro di scelte che non gli competono, gravandolo di inopportune responsabilità – ma di “ascoltarlo”: cosa che, fatta con le opportune cautele e la doverosa sensibilità, consentirebbe al giudice una più diretta comprensione dei problemi del minore stesso e, quindi, l’adozione di provvedimenti più mirati e attenti alle di lui condizioni.
* avvocato. ISP Roma