Nello scorso numero di ISP notizie, con il titolo “Fine del congedo di paternità”, avevamo pubblicato un articolo nel quale si diceva che i padri non avrebbero avuto diritto, per il 2019, ai quattro giorni di congedo obbligatorio alla nascita (o alla adozione o affidamento). Questo perché nella Legge di Bilancio per il 2019 non era stato prorogato il finanziamento necessario per tale congedo.
La “dimenticanza” – chiamiamola così – aveva suscitato un’ondata di proteste alle quali si era unito anche il nostro Istituto con un comunicato inviato alle Agenzie di stampa. Evidentemente il coro deve aver scosso il Governo, al quale va dato atto di questo (doveroso) ripensamento all’ultimo istante, prima della approvazione della Legge, e, anzi, dell’aumento dei giorni di congedo.
Pertanto, l’art. 1, comma 278 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha aumentato a cinque i giorni di congedo obbligatorio, retribuiti al 100%, e ha confermato la possibilità di fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre. Questo per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre dello stesso anno.
Ricordiamo che possono fruire del congedo i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita dalla nascita o adozione o affidamento.
Per quanto riguarda i padri lavoratori dipendenti da amministrazioni pubbliche, il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio ha chiarito che il Ministro per la Pubblica Amministrazione dovrà approvare una norma che individui e definisca gli ambiti, le modalità e i tempi di armonizzazione della disciplina.
Quanto ai padri lavoratori autonomi, nulla è previsto per loro quanto ai congedi obbligatori alla nascita, adozione o affidamento. Ciò costituisce una evidente, iniqua disparità di trattamento che ha dato luogo in più occasioni a dispute anche giuridiche. (Fonte: INPS)