I giudici della Corte Costituzionale tornano a rivolgersi al legislatore perché affronti la questione del cognome del figlio naturale. Lo avevano fatto a più riprese, nell’ambito di varie sentenze: nel 1998, nel 2006, nel 2016 (in quell’occasione fu consentito ai genitori di trasmettere al figlio anche il cognome materno oltre a quello del padre che effettua il riconoscimento).
In questo caso i giudici, con l’ordinanza n. 18, hanno preso in considerazione l’art. 262 C.C., che regola l’attribuzione del cognome quando il figlio è nato fuori del matrimonio. Nel primo comma è stabilito che “il figlio assume il cognome del genitore che per primo lo ha riconosciuto. Se il riconoscimento è stato effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori il figlio assume il cognome del padre”. Quest’ultima previsione è stata considerata dai giudici (così si legge nelle motivazioni dell’ordinanza depositata l’11 febbraio scorso) “retaggio di una concezione patriarcale della famiglia” e di una “tramontata potestà maritale non più coerente con i principi dell’ordinamento e con il valore costituzionale dell’uguaglianza tra uomo e donna”.
La questione di costituzionalità che ha portato ancora una volta la Consulta a intervenire è stata sollevata dal Tribunale di Bolzano. Questa volta la Corte ha agito in modo abbastanza insolito. Prima ancora di decidere sulla istanza del Tribunale di Bolzano, il 14 gennaio ha emesso un comunicato nel quale faceva sapere che “il collegio ha deciso di sollevare davanti a se stesso la questione di costituzionalità del primo comma dell’art. 262 del Codice civile che stabilisce come regola l’assegnazione del solo cognome paterno. La Corte ha ritenuto che tale questione sia pregiudiziale rispetto a quella sollevata dal Tribunale di Bolzano”.
Relatore della l’ordinanza della Corte è Giuliano Amato, lo stesso che firmò la storica sentenza del 2016 alla quale abbiamo accennato.
Nel corso degli anni l’ISP si è occupato più volte della questione del cognome paterno/materno (cfr. ISP notizie n. 1/1996, n. 4/2008, n. 4/2013, n. 4/2016, n. 1/2017).